{"id":4131,"date":"2011-09-30T13:13:28","date_gmt":"2011-09-30T13:13:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/\/?p=4131"},"modified":"2011-09-30T13:13:28","modified_gmt":"2011-09-30T13:13:28","slug":"comunicazione-assenze-per-visita-specialistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/comunicazione-assenze-per-visita-specialistica\/","title":{"rendered":"Comunicazione : assenze per visita specialistica"},"content":{"rendered":"<p><strong>OGGETTO:<\/strong> <strong><em>ASSENZE PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA- <\/em>PRECISAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Si ricorda ai Docenti che la Circolare Ministeriale n. 8\/2008 della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti in merito alle modalit\u00e0 con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al DL 112\/2008 convertito in L. 133\/2008, le <strong>assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti<\/strong>. \u00c8 stato precisato che il DL n. 112\/2008 non ha modificato le modalit\u00e0 di imputazione delle assenze in questione. Quindi, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza e gli istituti cui il dipendente pu\u00f2 ricorrere per giustificarle sono: i <strong>permessi brevi, soggetti a recupero<\/strong>, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i <strong>permessi per documentati motivi personali<\/strong>, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all\u2019anno); <strong>l\u2019assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti<\/strong> (secondo l\u2019orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); <strong>gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Il ricorso all\u2019uno o all\u2019altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell\u2019assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente che redige il certificato o la prescrizione<\/span><\/strong><span style=\"text-decoration: underline;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>Quindi, se l\u2019assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici &#8211; ricorrendone i presupposti \u2013 \u00e8 imputata a malattia<\/strong>, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalit\u00e0<strong> <\/strong>di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno<strong> <\/strong>trattate dall\u2019amministrazione come assenze per malattia ai fini dell\u2019applicazione della relativa<strong> <\/strong>disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell\u2019art.<strong> <\/strong>71\/1 del DL n. 112\/2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 71\/2.<\/p>\n<p>Quanto alle modalit\u00e0 di certificazione di queste assenze, \u00a0il\u00a0 comma 5 ter dell\u2019art. 55 septies del decreto legislativo 165\/2001 stabilisce che : \u201cNel caso in cui l\u2019assenza per malatia abbia luogo per l\u2019espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l\u2019assenza \u00e8 giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Tuttavia, con il terzo o successivo evento nell\u2019arco dell\u2019anno solare ovvero qualora l\u2019assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovr\u00e0 produrre, unitamente all\u2019attestazione rilasciata da quest\u2019ultima, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.; in caso contrario l\u2019assenza sar\u00e0 da ritenersi\u00a0 ingiustificata.<\/strong><\/p>\n<p>Circa la necessit\u00e0 della visita fiscale di controllo \u00e8 stato evidenziato che, nel caso di imputazione dell\u2019assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia,\u00a0 l\u2019amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificit\u00e0 delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle \u201cesigenze funzionali ed organizzative\u201d di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l\u2019art. 71\/3 del d.l. n. 112\/2008.<\/p>\n<p>La C.M. n. 301 del 27\/06\/1996 ha precisato che, nel caso di assenza per visita specialistica con fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL (assenza dal servizio per malattia), il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all&#8217;effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.<\/p>\n<p>La suddetta circolare non \u00e8 stata esplicitamente disapplicata dalla nuova normativa e quindi pu\u00f2 ritenersi ancora operativa. Pertanto, allorch\u00e9 un dipendente deve effettuare una visita specialistica che comporti un&#8217;assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia dovr\u00e0 documentare sia l\u2019effettuazione della visita specialistica nei modi suindicati sia documentare il periodo di viaggio. Per quanto concerne tale ultima documentazione le modalit\u00e0 sono le pi\u00f9 varie basta che risulti il periodo di viaggio necessario per raggiungere la struttura ove \u00e8 stata effettuata la prestazione specialistica. Essendo imputabile a malattia l\u2019intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno considerati assenza per malattia e soggetti alle relative decurtazioni.<\/p>\n<p>In relazione alle assenze per visita specialistica, in mancanza di un\u2019espressa disciplina normativa e contrattuale, si \u00e8 pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996, 25 luglio 1996 e 2 aprile 2001) il Comitato giuridico dell\u2019Agenzia perla Rappresentanza Negoziale delle pubbliche Amministrazioni(ARAN). <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">La possibilit\u00e0 di assimilare alle ordinarie assenze per malattia le assenze per visita specialistica, accertamento diagnostico, etc, \u00e8 valida quando ricorrano tre condizioni:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>1. siano state prescritte dal medico curante in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore d\u2019insorgenza dello stesso, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta nel CCNL <\/strong><\/p>\n<p><strong>2. non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell\u2019orario di lavoro;<\/strong><\/p>\n<p><strong>3. siano documentate con l\u2019esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/\/\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/COMUNICAZIONE-assenze-per-visita-specialistica.doc\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/\/\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/COMUNICAZIONE-assenze-per-visita-specialistica1.doc\">COMUNICAZIONE assenze per visita specialistica<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OGGETTO: ASSENZE PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA- PRECISAZIONI Si ricorda ai Docenti che la Circolare Ministeriale n. 8\/2008 della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti in merito alle modalit\u00e0 con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al DL 112\/2008 convertito in L. 133\/2008, le assenze dovute a visite specialistiche,<span class=\"more-link\"><a href=\"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/comunicazione-assenze-per-visita-specialistica\/\">Continua a leggere<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[11,14,4],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4131"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.istitutonovelli.edu.it\/old\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}